Art. 96 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Qualora l’ufficio del Genio Civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali ne riferisce, prima di disporre l’istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici, che può senz’altro respingerla.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.