Art. 103 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l’ufficio del Genio Civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.

2. Periodo abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.... lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l’utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 95.

3. Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell’opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell’atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

4. In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

Testo in vigore dal 10 agosto 1999

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.