Art. 101 T.U. Acque L’autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennità

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. 1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;

2. 2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;

3. 3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l’accorda;

4. 4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.