Art. 33 disp. att. c.p.p. Domicilio della persona offesa

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 33 disp. att. c.p.p. stabilisce che il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo. La persona offesa, cioè il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata, non è parte in senso tecnico finché non si costituisce parte civile, ma esercita nel procedimento diritti e facoltà propri (art. 90 c.p.p.), tra cui quello di ricevere avvisi e notificazioni: l’avviso della richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.), l’avviso di conclusione delle indagini nei casi previsti, la citazione per l’udienza preliminare o il dibattimento. La norma, in vigore dal 24 ottobre 1989 e mai modificata, crea un domicilio legale: la nomina del difensore comporta di per sé la domiciliazione presso di lui, senza bisogno di una dichiarazione espressa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità la ratio è di speditezza ed economia processuale: concentrare le notificazioni sul professionista che segue il procedimento, evitando ricerche e ritardi, e non costruire per la persona offesa un sistema di garanzie più ampio di quello previsto per l’imputato.

Contenuto della disposizione

Il presupposto è la nomina di un difensore da parte della persona offesa, ai sensi dell’art. 101 c.p.p. L’effetto è che ogni notificazione destinata all’offeso va eseguita presso il difensore. Secondo l’orientamento prevalente si tratta di un domicilio legale prevalente anche su un diverso domicilio eletto in precedenza dalla persona offesa, che non può essere derogato da sue dichiarazioni di segno contrario; in caso di revoca e nuova nomina il domicilio segue il nuovo difensore.

Profili applicativi

Il caso tipico riguarda la richiesta di archiviazione: se la persona offesa ha chiesto di essere informata e ha nominato un difensore, l’avviso va notificato a quest’ultimo; l’omissione, quando impedisce l’opposizione, determina la nullità del decreto di archiviazione per violazione del contraddittorio. La notificazione eseguita invece a mani proprie della persona offesa è valida, perché ne garantisce l’effettiva conoscenza. Secondo un indirizzo, la norma presuppone che l’atto di nomina indichi il domicilio del difensore; in mancanza, si notifica direttamente all’offeso. È buona prassi, nell’atto di nomina, indicare con precisione studio e indirizzo di posta elettronica certificata del difensore e chiedere espressamente di essere informati dell’eventuale richiesta di archiviazione.

Dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) l’art. 153-bis c.p.p. impone al querelante di dichiarare o eleggere domicilio nella querela e regola le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore: la norma conferma per differenza che, quando un difensore è nominato, continua a operare la regola dell’art. 33 disp. att. c.p.p.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 8 febbraio 2018, n. 6054: l’art. 33 disp. att. c.p.p. stabilisce un domicilio legale non derogabile, insensibile alle diverse opzioni della persona offesa; la notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore è corretta, e nessuna norma impone di notificare all’offeso il decreto di archiviazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. I, 27 agosto 2013, n. 35616: la domiciliazione è inscindibilmente legata alla nomina del difensore, sicché la notifica a quest’ultimo è valida anche se l’offeso aveva in precedenza eletto un diverso domicilio.
  • Cassazione penale, sez. III, 9 aprile 2019, n. 15521: è nullo il decreto di archiviazione emesso quando l’avviso, chiesto dalla persona offesa, non è stato notificato al difensore nominato ma presso un domicilio diverso, in modo inidoneo a garantire la conoscenza dell’atto.
  • Cassazione penale, sez. II, 17 luglio 2017, n. 34861: la notifica eseguita direttamente a mani della persona offesa è valida, perché assicura la conoscenza effettiva; alla certezza legale è equiparata la certezza storica.
  • Cassazione penale, sez. III, 17 settembre 2013, n. 38065: perché l’art. 33 disp. att. c.p.p. operi occorre che la nomina indichi il domicilio del difensore; in mancanza si procede alla notifica diretta all’offeso ai sensi dell’art. 154 c.p.p.
  • Cassazione penale, sez. III, 20 marzo 2017, n. 13226: se la persona offesa revoca espressamente il precedente difensore e nomina un nuovo difensore eleggendo domicilio presso di lui, le notifiche vanno eseguite presso il nuovo domiciliatario.

Rapporti con altre norme

La disposizione si coordina con l’art. 101 c.p.p. sulla nomina del difensore della persona offesa, con l’art. 154 c.p.p. sulle notificazioni alla persona offesa e alle parti private diverse dall’imputato e con l’art. 153-bis c.p.p. sul domicilio del querelante. Trova applicazione soprattutto per gli avvisi degli artt. 408, 409 e 410 c.p.p. in materia di archiviazione, per l’avviso dell’art. 415-bis c.p.p. nei reati per cui è previsto e per le citazioni degli artt. 419 e 429 c.p.p. Le conseguenze dell’omessa notifica si misurano con il regime delle nullità degli artt. 178 e seguenti c.p.p.