Art. 31 disp. att. c.p.p. Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1989
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.