Art. 31 disp. att. c.p.p. Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.