Art. 26 disp. att. c.p.p. Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall’italiano

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall’italiano nel procedimento, l’imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall’appartenenza etnica o linguistica dello stesso.

2. Nei casi previsti dall’articolo 109 comma 2 del codice, quando ciò serve ad assicurare l’effettività della difesa, l’autorità giudiziaria, nell’individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell’articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell’appartenenza etnica o linguistica dell’imputato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.