Art. 30 disp. att. c.p.p. Comunicazione al difensore di ufficio

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell’articolo 97 comma 3 del codice.

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall’articolo 97 comma 4 del codice.

3. Nel caso previsto dall’articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell’impossibilità di adempiere l’incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l’autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinchè si provveda alla sostituzione.

Testo in vigore dal 5 aprile 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.