Art. 25 disp. att. c.p.p. Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.