Art. 24 disp. att. c.p.p. Nomina di più difensori

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finchè la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.