Art. 23 disp. att. c.p.p. Assenza delle parti private diverse dall’imputato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’assenza delle parti private diverse dall’imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione della udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice.

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall’imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all’avviso di deposito della sentenza.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.