Art. 28 disp. att. c.p.p. Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all’imputato con l’avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.
1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.