Art. 32 disp. att. c.p.p. Recupero dei crediti professionali
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Comma abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
3. Comma abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 32 disp. att. c.p.p. riguarda il recupero dei crediti professionali del difensore d’ufficio. Il difensore nominato d’ufficio, a norma dell’art. 97 c.p.p., presta la propria opera nell’interesse della persona assistita, che è tenuta a retribuirlo (art. 31 disp. att. c.p.p.) quando non sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Se l’assistito non paga, il difensore deve attivarsi per recuperare il credito; solo dopo l’inutile esperimento delle procedure di recupero può ottenere la liquidazione del compenso a carico dell’Erario. La norma alleggerisce il costo di queste iniziative, esentandole da bolli, imposte e spese, per non far gravare sul difensore oneri ulteriori derivanti da un incarico che svolge nell’interesse della funzione giurisdizionale.
Il testo vigente si riduce al primo comma: il secondo e il terzo, che disciplinavano la liquidazione a carico dello Stato, sono stati abrogati dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia), che ne ha trasferito la materia negli artt. 116 e 117 (testo in vigore dal 1° luglio 2002).
Contenuto della disposizione
Il comma superstite stabilisce che le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. L’esenzione copre l’intera sequenza del recupero: ricorso per decreto ingiuntivo, precetto, pignoramenti mobiliari, presso terzi e immobiliari, ricerche telematiche dei beni del debitore, notificazioni. Ne restano esclusi i compensi professionali del difensore per l’attività di recupero, che non sono una spesa ma il corrispettivo di una prestazione.
Profili applicativi
Negli atti del recupero conviene indicare espressamente l’esenzione ai sensi dell’art. 32 disp. att. c.p.p., così da non versare contributo unificato e diritti di notifica. La giurisprudenza civile consolidata richiede, ai fini della successiva liquidazione a carico dello Stato ex art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, un tentativo di recupero serio e non pretestuoso: titolo giudiziale e avvio dell’esecuzione mobiliare, anche presso terzi, rimasta infruttuosa, senza necessità di provare la totale incapienza del debitore e senza che rilevi il mero ritardo nell’attivarsi. Il recupero solo parziale soddisfa il requisito.
Dopo un contrasto risalente, in cui alcune pronunce penali escludevano dalla liquidazione gli onorari della procedura di recupero, si è affermato l’indirizzo secondo cui l’Erario deve rimborsare al difensore anche spese, diritti e onorari delle procedure rimaste infruttuose, perché imposte dalla legge come condizione per l’accesso alla liquidazione. L’esenzione dell’art. 32 non osta a tale rimborso ma vi si coordina. Diverso è il caso del difensore che agisca direttamente contro l’assistito per ottenere il compenso: qui il requisito del previo esperimento delle procedure di recupero non si applica.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione si collega all’art. 97 c.p.p. sulla nomina del difensore d’ufficio e all’art. 369-bis c.p.p., che impone di informare l’indagato dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio. L’art. 31 disp. att. c.p.p. sancisce tale obbligo, mentre gli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 disciplinano la liquidazione a carico dell’Erario, rispettivamente in caso di insolvenza e di irreperibilità dell’assistito, con l’opposizione dell’art. 170 del medesimo testo unico. Il recupero si svolge con gli strumenti del processo civile, dal procedimento monitorio degli artt. 633 e seguenti c.p.c. alla ricerca telematica dei beni dell’art. 492-bis c.p.c.