Art. 573 c.p.p. Impugnazione per i soli interessi civili
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.