Art. 581 c.p.p. Forma dell’impugnazione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114.
1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.(290)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l’art. 89, comma 3) che “Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 581 c.p.p., collocato tra le disposizioni generali del libro IX sulle impugnazioni, fissa i requisiti di forma e di contenuto dell’atto con cui si impugna un provvedimento del giudice penale. La norma risponde a un’esigenza di serietà e di delimitazione del giudizio di impugnazione: l’atto deve consentire al giudice superiore di individuare con certezza che cosa si contesta, perché e con quali richieste, e deve circoscrivere l’ambito della cognizione devoluta, secondo il principio dell’effetto devolutivo dell’art. 597 c.p.p. Il difetto dei requisiti prescritti determina l’inammissibilità dell’impugnazione, dichiarata ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
La disposizione ha conosciuto un’evoluzione segnata da un progressivo irrigidimento. La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha sostituito l’intero articolo, recependo l’orientamento delle Sezioni Unite sulla specificità dei motivi e articolando il contenuto dell’atto nelle quattro lettere del comma 1, ciascuna presidiata dalla sanzione di inammissibilità. La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33) ha inserito il comma 1-bis sulla specificità dell’appello, il comma 1-ter, che imponeva di depositare con l’impugnazione delle parti private la dichiarazione o elezione di domicilio, e il comma 1-quater sul mandato ad impugnare per l’imputato giudicato in assenza. La legge 9 agosto 2024, n. 114 (cosiddetta riforma Nordio), in vigore dal 25 agosto 2024, ha poi abrogato il comma 1-ter e ha limitato il comma 1-quater alle impugnazioni proposte dal difensore d’ufficio.
Contenuto della disposizione
Requisiti generali (comma 1). L’impugnazione si propone con atto scritto che indica il provvedimento impugnato, la sua data e il giudice che lo ha emesso, e che enuncia in modo specifico, a pena di inammissibilità: a) i capi o i punti della decisione cui l’impugnazione si riferisce; b) le prove di cui si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione; c) le richieste, anche istruttorie; d) i motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Per capo si intende ciascuna statuizione autonoma relativa a un reato o a un imputato; per punto ogni questione che concorre a formarla, come la qualificazione, le circostanze, la pena o la sospensione condizionale.
Specificità dell’appello (comma 1-bis). L’appello è inammissibile quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti investiti. È la cosiddetta specificità estrinseca: non basta che il motivo sia di per sé determinato, occorre che dialoghi con la motivazione della sentenza.
Comma 1-ter (abrogato). Imponeva il deposito, insieme all’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Abrogato dalla legge n. 114 del 2024, continua a regolare le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.
Imputato giudicato in assenza (comma 1-quater). Quando si è proceduto in assenza dell’imputato, con l’atto d’impugnazione del difensore d’ufficio deve essere depositato, a pena d’inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato. La norma mira a garantire che il giudizio di impugnazione sia effettivamente voluto dall’interessato e che egli possa essere raggiunto dalla citazione.
Profili applicativi
Redazione dei motivi. L’onere di specificità è direttamente proporzionale all’analiticità della motivazione impugnata: quanto più il giudice ha argomentato, tanto più l’impugnante deve indicare l’errore e sviluppare argomenti idonei a scalfirne le premesse. La mera riproposizione delle tesi già disattese, o la contrapposizione di affermazioni assertive, espone l’atto all’inammissibilità. In appello, il giudice non può tuttavia dichiarare inammissibili i motivi perché manifestamente infondati: questo vaglio, proprio del giudizio di legittimità, resta estraneo al secondo grado.
Indicazione delle prove. La lettera b) impone di individuare le prove oggetto di censura; nel ricorso per cassazione, quando si deduce il travisamento di una prova dichiarativa, occorre allegare o trascrivere integralmente gli atti rilevanti, non essendo sufficienti brevi stralci.
Diritto intertemporale. Per l’abrogazione del comma 1-ter e per la modifica del comma 1-quater, in assenza di norme transitorie, vale il principio tempus regit actum riferito alla data di proposizione dell’impugnazione: l’atto proposto prima del 25 agosto 2024 dal difensore, anche di fiducia, dell’imputato assente doveva essere corredato del mandato specifico.
Errori frequenti. Atti d’appello “a copia” delle conclusioni di primo grado; motivi cumulativi che non distinguono capi e punti; mandato ad impugnare anteriore alla sentenza o privo dell’elezione di domicilio; omessa verifica della data di proposizione ai fini della disciplina applicabile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 581 c.p.p. si integra con l’art. 568 c.p.p. sui principi generali di tassatività e di interesse, con gli artt. 571 e 572 c.p.p. sulla legittimazione dell’imputato e delle altre parti, con l’art. 582 c.p.p. sul deposito dell’atto, con l’art. 585 c.p.p. sui termini e sui motivi nuovi, che devono riguardare capi e punti già investiti. La sanzione è dichiarata secondo l’art. 591 c.p.p.; l’effetto devolutivo è regolato dall’art. 597 c.p.p., mentre il comma 1 dell’art. 606 c.p.p. e l’art. 610 c.p.p. disciplinano rispettivamente i motivi e il vaglio preliminare del ricorso per cassazione. In tema di assenza vengono in rilievo gli artt. 420-bis e 598-ter c.p.p.; per le notificazioni gli artt. 157-ter, 161 e 164 c.p.p. Sul piano costituzionale e sovranazionale rilevano gli artt. 24 e 111 Cost. e l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quanto al diritto di accesso al giudice dell’impugnazione.