Art. 584 c.p.p. Notificazione della impugnazione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.