Art. 590 c.p.p. Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.