Art. 588 c.p.p. Sospensione della esecuzione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.