Art. 572 c.p.p. Richiesta della parte civile o della persona offesa

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.

2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 572 c.p.p. si colloca nel titolo I del libro IX, tra le disposizioni generali sulle impugnazioni, e disciplina la richiesta di impugnazione che la parte civile, la persona offesa e gli enti esponenziali possono rivolgere al pubblico ministero. La norma risponde a un’esigenza di equilibrio. Il codice riserva l’impugnazione dei capi penali della sentenza alle parti necessarie del processo penale, cioè al pubblico ministero e all’imputato; la parte civile può impugnare soltanto i capi relativi all’azione civile (art. 576 c.p.p.), mentre la persona offesa non costituita non è parte e non dispone, di regola, di mezzi di gravame. Per evitare che le ragioni della vittima restino prive di qualsiasi canale verso il giudice dell’impugnazione, l’art. 572 c.p.p. le consente di sollecitare l’iniziativa della parte pubblica, che resta però libera di accoglierla o di respingerla.

L’interesse tutelato è dunque duplice: da un lato la partecipazione della persona offesa e del danneggiato alle scelte che incidono sull’accertamento penale; dall’altro l’autonomia del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, che non può essere surrogata da iniziative private. La disposizione è rimasta immutata dall’entrata in vigore del codice: le note normative non registrano modifiche, neppure ad opera delle riforme più recenti del sistema delle impugnazioni.

Contenuto della disposizione

Soggetti legittimati. Possono presentare la richiesta la parte civile, la persona offesa anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che siano intervenuti nel processo a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p. La legittimazione della persona offesa prescinde dunque dalla costituzione di parte civile: basta la titolarità dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Oggetto e forma. La richiesta deve essere motivata e tende a ottenere che il pubblico ministero proponga impugnazione a ogni effetto penale, cioè sui capi che riguardano la responsabilità, la qualificazione del fatto, la pena o le cause di non punibilità. Non è uno strumento per far valere, tramite la parte pubblica, interessi esclusivamente civilistici, che la parte civile tutela direttamente con i mezzi propri. Il codice non fissa un termine autonomo: la richiesta è utile solo se perviene in tempo perché il pubblico ministero possa impugnare entro i termini dell’art. 585 c.p.p. che decorrono per lui.

Decisione del pubblico ministero (comma 2). Il pubblico ministero non è vincolato. Se ritiene di impugnare, l’atto è suo e deve rispettare tutti i requisiti di forma e di specificità dei motivi (art. 581 c.p.p.). Se non intende impugnare, deve provvedere con decreto motivato da notificare al richiedente: l’obbligo di motivazione rende trasparente la scelta e consente al soggetto interessato di conoscerne le ragioni, mentre il codice, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, non prevede alcun rimedio contro il decreto.

Profili applicativi

Tempestività. Il difensore della parte civile o della persona offesa deve muoversi subito dopo il deposito della motivazione, tenendo conto dei termini del pubblico ministero di primo grado e del procuratore generale. Il ritardo nella comunicazione dell’avviso di deposito, che renda di fatto impossibile presentare la richiesta, non integra una nullità di ordine generale, poiché la richiesta non è un atto di intervento o di assistenza nel processo ma una mera sollecitazione.

Redazione dell’atto di impugnazione. È l’errore più frequente nella prassi. Il pubblico ministero che si limita a dichiarare di condividere le censure contenute nella richiesta, rinviando ad essa senza esporre le proprie ragioni di dissenso dalla sentenza, propone un’impugnazione inammissibile per difetto di specificità. Il requisito è invece soddisfatto se l’atto trascrive integralmente e testualmente le doglianze della parte privata o se il pubblico ministero sviluppa argomenti propri; è irrilevante la provenienza materiale dello scritto.

Natura della richiesta. La richiesta non è un’impugnazione della parte privata. Ne derivano due conseguenze pratiche: la parte civile che si è limitata a sollecitare il pubblico ministero non può essere condannata alle spese del grado ai sensi dell’art. 592 c.p.p. in caso di rigetto dell’appello; e la parte privata non acquisisce, per effetto della richiesta, poteri processuali ulteriori rispetto a quelli che il codice già le riconosce.

Perimetro. La norma non può essere invocata per giustificare un’impugnazione del pubblico ministero diretta soltanto a tutelare la parte civile su questioni civilistiche, come la condanna della parte civile alle spese: in tal caso manca il carattere penale richiesto dalla disposizione. Nel procedimento cautelare, inoltre, la persona offesa che lamenti la violazione dei propri diritti di interlocuzione non può ricorrere direttamente, ma deve servirsi proprio della richiesta al pubblico ministero.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 14 luglio 2022, n. 36754: nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la persona offesa non è legittimata a impugnare, neppure con ricorso per cassazione, l’ordinanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva emessa senza rispettare il suo diritto di presentare memorie (art. 299, comma 3, c.p.p.); può però chiedere al pubblico ministero di impugnare ai sensi dell’art. 572 c.p.p.
  • Cassazione penale, sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 37707: è inammissibile l’appello del pubblico ministero che si limiti a condividere le censure della parte civile, mentre è specifico quello che le trascrive per esteso o espone ragioni proprie; la regola vale anche per l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Nel caso, l’atto conteneva argomenti autonomi e il ricorso del procuratore generale è stato accolto.
  • Cassazione penale, sez. VII, ord. 4 settembre 2023, n. 36633: è inammissibile il ricorso del procuratore della Repubblica che si limita a richiamare la richiesta di impugnazione allegata, presentata dal difensore della persona offesa costituita parte civile.
  • Cassazione penale, sez. II, 15 novembre 2023, n. 46095: la memoria depositata presso il pubblico ministero ai sensi dell’art. 572 c.p.p. ha solo funzione di stimolo e non equivale a un’impugnazione; la condanna alle spese delle parti civili che l’avevano presentata è stata perciò eliminata con annullamento senza rinvio.
  • Cassazione penale, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 46179: la parte civile non può impugnare i capi penali della sentenza di primo grado se non indirettamente, attraverso il potere di sollecitazione dell’art. 572 c.p.p., mentre può impugnare direttamente i capi relativi all’azione civile.
  • Cassazione penale, sez. IV, 13 febbraio 2024, n. 6287: l’art. 572 c.p.p. legittima il pubblico ministero a impugnare su richiesta della parte civile solo a ogni effetto penale; non può fondare un ricorso diretto a contestare una statuizione meramente civilistica, come la condanna delle parti civili alle spese. Ricorso dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. IV, 11 maggio 2026, n. 16678: l’impossibilità per la parte civile di presentare tempestivamente la richiesta, dovuta al ritardo nella comunicazione dell’avviso di deposito, non determina nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., trattandosi di un potere di sollecitazione che non vincola il pubblico ministero.
  • Cassazione penale, sez. II, 24 agosto 2026, n. 31837: è ammissibile l’appello del pubblico ministero che trascrive testualmente e per esteso le censure proposte dalle parti civili nella richiesta, essendo irrilevante, ai fini della specificità, la fonte dello scritto.

Rapporti con altre norme

La disposizione va letta con l’art. 90 c.p.p., che enuncia i diritti e le facoltà della persona offesa, e con gli artt. 91, 93 e 94 c.p.p. sull’intervento degli enti esponenziali. Sul versante delle impugnazioni, si coordina con l’art. 568 c.p.p. (tassatività dei mezzi e dei soggetti legittimati), con l’art. 570 c.p.p. sull’impugnazione del pubblico ministero, con l’art. 576 c.p.p. che delimita l’impugnazione della parte civile agli effetti civili e con l’art. 581 c.p.p. sui requisiti di specificità dell’atto. L’art. 585 c.p.p. fissa i termini entro i quali la richiesta deve essere utilmente presentata; l’art. 592 c.p.p. regola la condanna alle spese, che presuppone una vera impugnazione della parte privata. In materia cautelare rileva l’art. 299, comma 3, c.p.p., per il quale la richiesta al pubblico ministero è il rimedio della persona offesa. Il fondamento costituzionale riposa sugli artt. 24 e 112 Cost.: il primo garantisce la tutela giurisdizionale della vittima, il secondo affida al pubblico ministero, e non al privato, l’esercizio dell’azione penale e dei poteri che ne costituiscono sviluppo.