Art. 571 c.p.p. Impugnazione dell’imputato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613, comma 1, L’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.

2. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato.

3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.

4. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. Per l’efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

Testo in vigore dal 3 agosto 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.