Art. 578-bis c.p.p. Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.

Testo in vigore dal 31 gennaio 2019

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.