Art. 27 disp. att. c.p.c. Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell’albo formato norma dell’articolo 25.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.