Art. 20 disp. att. c.p.c. Sanzioni disciplinari

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l’avvertimento;

2) la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno;

3) la cancellazione dall’albo.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.