Art. 20 disp. att. c.p.c. Sanzioni disciplinari
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l’avvertimento;
2) la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno;
3) la cancellazione dall’albo.