Art. 26 disp. att. c.p.c. Iscrizione nell’albo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Possono essere iscritti d’ufficio nell’albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.

2. Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d’ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l’attività medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.