Art. 28 disp. att. c.p.c. Registri di cancelleria

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.(12)

Testo in vigore dal 2 gennaio 1992

Note di aggiornamento

Aggiornamento (12)

La L. 2 dicembre 1991, n. 399 ha disposto (con l’art. 7, comma 2) che “Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.