Art. 13 disp. att. c.p.c. Albo dei consulenti tecnici
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
2. L’albo è diviso in categorie.
3. Comma abrogato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.(59)
4. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le... categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24-bis.(54)(55)(59)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 13 disp. att. c.p.c. apre la disciplina dei consulenti tecnici del giudice e istituisce presso ogni tribunale l’albo dal quale, di regola, sono scelti gli ausiliari chiamati a fornire al giudice le cognizioni tecniche che egli non possiede (art. 61 c.p.c.). La funzione dell’albo è duplice: offrire al giudice un bacino di professionisti selezionati per competenza e moralità e consentire un controllo sulla distribuzione degli incarichi, che l’art. 23 disp. att. c.p.c. vuole equa e trasparente.
La norma è stata riscritta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), che ha collegato gli albi dei tribunali all’elenco nazionale dei consulenti di cui all’art. 24-bis disp. att. c.p.c. e ha rimesso a un decreto ministeriale l’individuazione delle categorie, dei settori di specializzazione e dei requisiti di iscrizione. Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo, art. 4) ha poi abrogato il terzo comma; il testo vigente è in vigore dal 26 novembre 2024.
Contenuto della disposizione
La disposizione si articola in tre regole.
Le regole su iscrizione, revisione e disciplina degli iscritti si trovano negli articoli successivi (artt. 14 ss. disp. att. c.p.c.), mentre l’art. 22 disp. att. c.p.c. disciplina la scelta del consulente da parte del giudice.
Profili applicativi
Nella pratica la questione più ricorrente riguarda le conseguenze della nomina di un consulente non iscritto all’albo del tribunale, iscritto all’albo di un altro tribunale o appartenente a una categoria diversa da quella pertinente. La giurisprudenza è costante nel ritenere che le norme sulla scelta del consulente abbiano natura direttiva: la designazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non produce nullità e non è censurabile in sede di legittimità. Resta ferma la possibilità per la parte di contestare nel merito l’attendibilità della consulenza, anche deducendo l’incompetenza del professionista, e di proporre tempestivamente la ricusazione nei casi dell’art. 63 c.p.c.
Ne deriva un’indicazione operativa per il difensore: l’eccezione fondata sulla sola mancata iscrizione all’albo ha scarse possibilità di successo, mentre è più efficace concentrarsi sulle lacune tecniche dell’elaborato e sulle osservazioni critiche ai sensi dell’art. 195 c.p.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 13 disp. att. c.p.c. costituisce il presupposto dell’art. 61 c.p.c., che indica nell’albo il normale bacino di scelta, e dell’art. 22 disp. att. c.p.c., che regola la nomina di consulenti iscritti in albi diversi. Si coordina con l’art. 23 disp. att. c.p.c. sulla vigilanza nella distribuzione degli incarichi e con l’art. 24-bis disp. att. c.p.c. sull’elenco nazionale. Sul piano del procedimento, rilevano gli artt. 63 e 192 c.p.c. (astensione e ricusazione) e l’art. 195 c.p.c. (relazione e osservazioni delle parti). Nel processo penale una disciplina analoga è dettata dall’art. 67 disp. att. c.p.p. per l’albo dei periti.