Art. 23 disp. att. c.p.c. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinchè, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

2. Per l’attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.(54)(55)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (54)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (55)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 23 disp. att. c.p.c. affida ai capi degli uffici giudiziari la vigilanza sulla distribuzione degli incarichi ai consulenti tecnici d’ufficio. La norma tutela l’imparzialità e il prestigio dell’amministrazione della giustizia: la concentrazione degli incarichi su pochi professionisti, oltre a creare posizioni di rendita, può far sorgere il sospetto di rapporti privilegiati tra giudice e ausiliario e indebolire la fiducia delle parti nella consulenza.

Il limite percentuale del 10 per cento è stato introdotto dall’art. 52 della L. 18 giugno 2009, n. 69. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha riscritto la disposizione, rafforzando l’obbligo di trasparenza: incarichi e compensi devono essere annotati nei sistemi informatici del processo civile telematico e pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario. Secondo la disciplina transitoria dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. 149/2022, le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.

Contenuto della disposizione

  • Soggetti: il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello, ciascuno per il proprio ufficio.
  • Oggetto della vigilanza: l’equa distribuzione degli incarichi tra gli iscritti nell’albo, “senza danno per l’amministrazione della giustizia”, cioè senza sacrificare la competenza specifica richiesta dal singolo affare.
  • Limite quantitativo: a nessun consulente possono essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio.
  • Trasparenza: incarichi e compensi liquidati sono annotati nei sistemi informatici e pubblicati sul sito dell’ufficio, così da rendere verificabile la distribuzione.

Profili applicativi

La disposizione non attribuisce alle parti un rimedio processuale contro la singola nomina: la violazione del criterio di rotazione non rende nulla la consulenza, perché le regole sulla scelta dell’ausiliario hanno natura direttiva. Il suo presidio è organizzativo e disciplinare. Il presidente, che dispone del quadro complessivo, segnala ai magistrati il superamento della soglia affinché si astengano da ulteriori nomine; il magistrato che concentra stabilmente gli incarichi, soprattutto se ignora i richiami del capo dell’ufficio, si espone a responsabilità disciplinare.

Per il professionista iscritto la pubblicazione di incarichi e compensi costituisce uno strumento di verifica utile anche per sollecitare l’intervento del presidente. Per il difensore, la conoscenza dei dati pubblicati può fondare, nei casi più gravi, una segnalazione agli organi di vigilanza, non un motivo di impugnazione della sentenza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 maggio 2016, n. 10157: la regola fondamentale dell’art. 23 disp. att. c.p.c. è l’equa distribuzione degli incarichi, che grava su ciascun magistrato e non si presta a una predeterminazione numerica; il limite del 10 per cento è invece un criterio che il presidente applica agli incarichi complessivamente conferiti dall’ufficio. È stata confermata la sanzione disciplinare inflitta a un giudice che aveva concentrato centinaia di consulenze previdenziali su tre professionisti nonostante i richiami del presidente.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 12 luglio 2010, n. 16280: è stata confermata la responsabilità disciplinare di un pubblico ministero per violazione degli obblighi di trasparenza e dei principi di equa ripartizione degli incarichi indicati dal capo dell’ufficio, avendo concentrato un numero rilevante di consulenze su due professionisti dello stesso studio.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 10 febbraio 1983, n. 1074: l’iscrizione negli albi serve a facilitare la scelta del giudice e ad assicurare la distribuzione degli incarichi, ma non limita il suo potere di scelta; l’inosservanza dei relativi criteri non incide sulla validità della consulenza tecnica.

Rapporti con altre norme

La norma presuppone l’albo istituito dall’art. 13 disp. att. c.p.c. e si integra con l’art. 22 disp. att. c.p.c., che regola la scelta del consulente, e con l’art. 61 c.p.c. Sul piano disciplinare rilevano le fattispecie del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 relative alla grave violazione di legge e all’inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario. La disciplina dei compensi è contenuta nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia), i cui provvedimenti di liquidazione alimentano i dati soggetti a pubblicazione.