Art. 23 disp. att. c.p.c. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinchè, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
2. Per l’attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.(54)(55)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 23 disp. att. c.p.c. affida ai capi degli uffici giudiziari la vigilanza sulla distribuzione degli incarichi ai consulenti tecnici d’ufficio. La norma tutela l’imparzialità e il prestigio dell’amministrazione della giustizia: la concentrazione degli incarichi su pochi professionisti, oltre a creare posizioni di rendita, può far sorgere il sospetto di rapporti privilegiati tra giudice e ausiliario e indebolire la fiducia delle parti nella consulenza.
Il limite percentuale del 10 per cento è stato introdotto dall’art. 52 della L. 18 giugno 2009, n. 69. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha riscritto la disposizione, rafforzando l’obbligo di trasparenza: incarichi e compensi devono essere annotati nei sistemi informatici del processo civile telematico e pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario. Secondo la disciplina transitoria dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. 149/2022, le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La disposizione non attribuisce alle parti un rimedio processuale contro la singola nomina: la violazione del criterio di rotazione non rende nulla la consulenza, perché le regole sulla scelta dell’ausiliario hanno natura direttiva. Il suo presidio è organizzativo e disciplinare. Il presidente, che dispone del quadro complessivo, segnala ai magistrati il superamento della soglia affinché si astengano da ulteriori nomine; il magistrato che concentra stabilmente gli incarichi, soprattutto se ignora i richiami del capo dell’ufficio, si espone a responsabilità disciplinare.
Per il professionista iscritto la pubblicazione di incarichi e compensi costituisce uno strumento di verifica utile anche per sollecitare l’intervento del presidente. Per il difensore, la conoscenza dei dati pubblicati può fondare, nei casi più gravi, una segnalazione agli organi di vigilanza, non un motivo di impugnazione della sentenza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma presuppone l’albo istituito dall’art. 13 disp. att. c.p.c. e si integra con l’art. 22 disp. att. c.p.c., che regola la scelta del consulente, e con l’art. 61 c.p.c. Sul piano disciplinare rilevano le fattispecie del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 relative alla grave violazione di legge e all’inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario. La disciplina dei compensi è contenuta nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia), i cui provvedimenti di liquidazione alimentano i dati soggetti a pubblicazione.