Art. 18 disp. att. c.p.c. Revisione dell’albo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’albo è permanente. Ogni due anni anni il comitato di cui all’articolo 14 deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.(54)(55)

2. Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall’articolo 5.(54)(55)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (54)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (55)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.