Art. 14 disp. att. c.p.c. Formazione dell’albo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dall’ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici.

2. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell’albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista stesso.

3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Testo in vigore dal 28 novembre 1945

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.