Art. 17 disp. att. c.p.c. Informazioni

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell’aspirante.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.