Art. 97 c.p. Minore degli anni quattordici
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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