Art. 85 c.p. Capacità d’intendere e di volere

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

2. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 85 c.p. apre il capo dedicato all’imputabilità, stabilendo che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile, e definendo imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Il testo è quello originario del 1930.

L’imputabilità è la condizione personale di maturità e normalità psichica che rende il soggetto destinatario del rimprovero penale e capace di comprendere il senso della pena. Ne deriva il cosiddetto sistema del doppio binario: chi è imputabile risponde con la pena; chi non lo è non può essere punito, ma, se socialmente pericoloso, può essere sottoposto a misure di sicurezza. Il principio si collega alla personalità della responsabilità penale e alla funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.).

Contenuto della disposizione

  • Capacità di intendere: attitudine a rendersi conto del valore sociale delle proprie azioni, a comprenderne il significato e le conseguenze, e a orientarsi nel mondo esterno.
  • Capacità di volere: attitudine ad autodeterminarsi in modo libero, controllando gli impulsi e scegliendo la condotta in base a motivi consapevoli.
  • Momento rilevante: la capacità deve essere valutata con riferimento al tempo del fatto, non a quello del processo; l’incapacità sopravvenuta incide invece sulla capacità di partecipare al giudizio (artt. 70 e seguenti c.p.p.).
  • Cause di esclusione o diminuzione: sono disciplinate dagli articoli successivi: minore età (artt. 97 e 98 c.p.), vizio totale o parziale di mente (artt. 88 e 89 c.p.), sordità con incidenza sulle capacità (art. 96 c.p.), ubriachezza o intossicazione da stupefacenti accidentale o cronica (artt. 91-95 c.p.).

Sono invece irrilevanti gli stati emotivi o passionali (art. 90 c.p.) e, per scelta legislativa fondata su esigenze di difesa sociale, l’ubriachezza volontaria o colposa e quella preordinata (artt. 92 e 93 c.p.), che anzi aggravano la pena nel caso della preordinazione. Se l’incapacità è stata procurata da altri per far commettere il reato, risponde chi l’ha cagionata (art. 86 c.p.); non rileva l’incapacità procurata da sé stessi al fine di commettere il reato o prepararsi una scusa (art. 87 c.p.).

Profili applicativi

L’accertamento dell’imputabilità richiede, di regola, una perizia psichiatrica, ma resta un giudizio del giudice, che deve integrare il contributo tecnico con tutti gli elementi processuali: le modalità del fatto, il comportamento prima e dopo il reato, la capacità di pianificazione dimostrata. La valutazione di merito è insindacabile in cassazione se motivata in modo esauriente, logico e conforme a corretti criteri scientifici.

Il nodo più rilevante è l’ampiezza della nozione di infermità. Vi rientrano non solo le malattie mentali in senso clinico, ma anche i gravi disturbi della personalità, purché incidano in modo significativo sulla capacità e siano in rapporto causale con il reato commesso. Restano irrilevanti le semplici anomalie del carattere, la sindrome ansioso-depressiva lieve, le reazioni a corto circuito transitorie e, salvo casi eccezionali, gli impulsi patologici come la dipendenza dal gioco d’azzardo, se non accompagnati da un quadro di vera infermità.

Quanto all’onere della prova, l’imputabilità è un presupposto della responsabilità e, come tale, rientra nel perimetro della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio: non spetta all’imputato provare la propria incapacità, anche se in concreto è la difesa a dover sollecitare l’accertamento allegando elementi specifici.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 25 gennaio 2005, n. 9163: anche i disturbi della personalità, pur non sempre inquadrabili tra le malattie mentali, possono integrare l’infermità rilevante per il vizio totale o parziale di mente, se di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere e se legati da un nesso eziologico con il reato; non rilevano le altre anomalie caratteriali né gli stati emotivi e passionali, salvo che si inseriscano eccezionalmente in un più ampio quadro di infermità.
  • Cassazione penale, sez. V, 9 febbraio 2024, n. 5958: la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio riguarda tutte le componenti del giudizio, compresa la capacità di intendere e di volere, il cui onere probatorio grava sull’accusa; l’accertamento è però una questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se motivata in modo esauriente e conforme a corretti criteri scientifici.
  • Cassazione penale, sez. VI, 29 maggio 2024, n. 21065: l’esistenza di un impulso a commettere una certa azione, come quello di procurarsi denaro per il gioco d’azzardo, non basta a dimostrare che la capacità di volere fosse esclusa o grandemente scemata; le modalità della condotta possono anzi rivelare piena capacità di comprendere e di progettare.
  • Cassazione penale, sez. III, 10 agosto 2026, n. 30247: richiamati i principi delle Sezioni Unite, la Corte ha ricordato che la giurisprudenza ha escluso l’incidenza sulla capacità di intendere e di volere della sindrome ansioso-depressiva, delle abnormità psichiche transitorie come le reazioni a corto circuito e delle diagnosi di personalità borderline fondate su immaturità e impulsività.

Rapporti con altre norme

L’art. 85 c.p. è la norma generale di cui gli artt. 86-98 c.p. costituiscono applicazione. Il vizio totale di mente (art. 88 c.p.) comporta il proscioglimento e, in caso di pericolosità sociale, l’applicazione di misure di sicurezza, oggi eseguite nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) o in libertà vigilata (artt. 202, 203 e 222 c.p.); il vizio parziale (art. 89 c.p.) comporta una diminuzione di pena. Sul piano processuale rilevano la perizia (art. 220 c.p.p., che vieta le perizie criminologiche ma non quelle psichiatriche sull’infermità), la sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità (art. 530 c.p.p.) e la sospensione del processo per incapacità dell’imputato di parteciparvi (art. 71 c.p.p.). In materia civile, la nozione parallela di capacità di intendere e di volere è richiamata dall’art. 2046 c.c. per la responsabilità extracontrattuale.