Art. 94 c.p. Ubriachezza abituale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

2. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

3. L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.