Art. 86 c.p. Determinazione in altri dello stato d’incapacità, allo scopo di far commettere un reato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.