Art. 87 c.p. Stato preordinato d’incapacità d’intendere o di volere

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.