Art. 92 c.p. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.
2. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.