Art. 95 c.p. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.