Art. 96 c.p. Sordomutismo

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere.

2. Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.