1. Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere.
2. Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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