Art. 93 c.p. Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.