Art. 83 c.p. Evento diverso da quello voluto dall’agente

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

2. Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.