Art. 73 c.p. Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
2. Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo.(139)
3. Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
[...]
b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell’ergastolo”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 73 c.p. apre, insieme agli artt. 71 e seguenti, la disciplina del concorso di reati, cioè dell’ipotesi in cui la stessa persona debba rispondere di più reati, giudicati con un’unica sentenza o con sentenze diverse. Il codice del 1930 adotta come regola generale il cumulo materiale: a ogni reato corrisponde la sua pena e le pene si sommano (tot crimina, tot poenae). L’art. 73 c.p. disciplina il caso più frequente, quello delle pene detentive temporanee e delle pene pecuniarie della stessa specie, e lo completa con una regola di chiusura per i delitti più gravi, che converte la somma di più pene elevate nell’ergastolo.
Il rigore del cumulo è temperato dai limiti dell’art. 78 c.p. (criterio moderatore) e, soprattutto, dal regime più favorevole del concorso formale e del reato continuato (art. 81 c.p.), che sostituisce alla somma il cumulo giuridico. Il testo è rimasto immutato; è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 1994, che ne ha escluso l’applicazione dell’ergastolo ai minori imputabili.
Contenuto della disposizione
La norma vale sia nel giudizio di cognizione, quando più reati sono giudicati insieme, sia nella fase esecutiva, quando il pubblico ministero forma il provvedimento di cumulo delle pene inflitte con sentenze diverse (art. 80 c.p. e art. 663 c.p.p.). La pena unica opera, per l’art. 76 c.p., ad ogni effetto giuridico.
Profili applicativi
Il primo profilo pratico è il rapporto con il criterio moderatore dell’art. 78 c.p.: la somma delle pene non può superare il quintuplo della più grave fra quelle concorrenti né, comunque, trenta anni di reclusione o sei anni di arresto. Nel calcolo della soglia di ventiquattro anni del secondo comma, e nell’applicazione dell’art. 78 c.p., non si computa la parte di pena già estinta, ad esempio per indulto.
Un secondo nodo riguarda il giudizio abbreviato. Nel giudizio di cognizione la riduzione per il rito si applica dopo che la pena complessiva è stata determinata secondo le regole del concorso, compreso il tetto dei trent’anni; nella fase esecutiva, invece, la diminuente opera sulle singole pene prima dei criteri moderatori, perché le pene sono ormai coperte dal giudicato. La differenza può incidere in modo rilevante sul fine pena.
Infine, il carattere di pena unica ha riflessi sull’esecuzione: il provvedimento di cumulo ingloba i titoli precedenti, con conseguenze, ad esempio, sulla sospensione dell’ordine di esecuzione e sull’accesso alle misure alternative. Il difensore deve verificare con attenzione il calcolo del cumulo, la corretta individuazione delle pene della stessa specie e le eventuali ragioni di scioglimento del cumulo per la concessione di benefici.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 73 c.p. si inserisce in un sistema articolato: l’art. 71 c.p. fissa l’ambito della disciplina; l’art. 72 c.p. regola il concorso di reati che importano l’ergastolo e pene detentive temporanee (con l’isolamento diurno); l’art. 74 c.p. riguarda le pene detentive di specie diversa e l’art. 75 c.p. le pene pecuniarie di specie diversa; l’art. 76 c.p. stabilisce che le pene concorrenti si considerano pena unica; l’art. 77 c.p. disciplina le pene accessorie; l’art. 78 c.p. pone i limiti al cumulo e l’art. 79 c.p. quelli per le pene concorrenti inflitte con sentenze diverse; l’art. 80 c.p. estende le regole al concorso accertato in sede esecutiva. Il cumulo materiale cede al cumulo giuridico nel concorso formale e nel reato continuato (art. 81 c.p.), applicabile anche in executivis ai sensi dell’art. 671 c.p.p. Per i minori la disciplina va letta alla luce della sentenza costituzionale del 1994 e dell’art. 98 c.p.