Art. 73 c.p. Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

2. Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo.(139)

3. Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Testo in vigore dal 5 maggio 1994

Note di aggiornamento

Aggiornamento (139)

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
[...]
b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 73 c.p. apre, insieme agli artt. 71 e seguenti, la disciplina del concorso di reati, cioè dell’ipotesi in cui la stessa persona debba rispondere di più reati, giudicati con un’unica sentenza o con sentenze diverse. Il codice del 1930 adotta come regola generale il cumulo materiale: a ogni reato corrisponde la sua pena e le pene si sommano (tot crimina, tot poenae). L’art. 73 c.p. disciplina il caso più frequente, quello delle pene detentive temporanee e delle pene pecuniarie della stessa specie, e lo completa con una regola di chiusura per i delitti più gravi, che converte la somma di più pene elevate nell’ergastolo.

Il rigore del cumulo è temperato dai limiti dell’art. 78 c.p. (criterio moderatore) e, soprattutto, dal regime più favorevole del concorso formale e del reato continuato (art. 81 c.p.), che sostituisce alla somma il cumulo giuridico. Il testo è rimasto immutato; è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 1994, che ne ha escluso l’applicazione dell’ergastolo ai minori imputabili.

Contenuto della disposizione

  • Primo comma: se più reati comportano pene detentive temporanee della stessa specie (più pene di reclusione o più pene di arresto), si applica una pena unica di durata pari alla somma delle singole pene. Il giudice determina dunque la pena per ciascun reato e poi la cumula.
  • Secondo comma: quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo. Il riferimento è alla pena concretamente da infliggere per ogni delitto, non a quella prevista in astratto.
  • Terzo comma: le pene pecuniarie della stessa specie (più multe o più ammende) si applicano tutte per intero.

La norma vale sia nel giudizio di cognizione, quando più reati sono giudicati insieme, sia nella fase esecutiva, quando il pubblico ministero forma il provvedimento di cumulo delle pene inflitte con sentenze diverse (art. 80 c.p. e art. 663 c.p.p.). La pena unica opera, per l’art. 76 c.p., ad ogni effetto giuridico.

Profili applicativi

Il primo profilo pratico è il rapporto con il criterio moderatore dell’art. 78 c.p.: la somma delle pene non può superare il quintuplo della più grave fra quelle concorrenti né, comunque, trenta anni di reclusione o sei anni di arresto. Nel calcolo della soglia di ventiquattro anni del secondo comma, e nell’applicazione dell’art. 78 c.p., non si computa la parte di pena già estinta, ad esempio per indulto.

Un secondo nodo riguarda il giudizio abbreviato. Nel giudizio di cognizione la riduzione per il rito si applica dopo che la pena complessiva è stata determinata secondo le regole del concorso, compreso il tetto dei trent’anni; nella fase esecutiva, invece, la diminuente opera sulle singole pene prima dei criteri moderatori, perché le pene sono ormai coperte dal giudicato. La differenza può incidere in modo rilevante sul fine pena.

Infine, il carattere di pena unica ha riflessi sull’esecuzione: il provvedimento di cumulo ingloba i titoli precedenti, con conseguenze, ad esempio, sulla sospensione dell’ordine di esecuzione e sull’accesso alle misure alternative. Il difensore deve verificare con attenzione il calcolo del cumulo, la corretta individuazione delle pene della stessa specie e le eventuali ragioni di scioglimento del cumulo per la concessione di benefici.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 28 aprile 1994, n. 168: dichiarata l’illegittimità degli artt. 17 e 22 c.p. nella parte in cui non escludono l’ergastolo per il minore imputabile e, in via consequenziale, dell’art. 73, secondo comma, c.p. nella parte in cui prevede l’ergastolo in caso di concorso di più delitti, puniti ciascuno con reclusione non inferiore a ventiquattro anni, commessi da un minore.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 25 ottobre 2007, n. 45583: nel giudizio abbreviato la riduzione di pena dell’art. 442 c.p.p. va applicata solo dopo che la sanzione detentiva da irrogare sia stata determinata secondo le regole sul concorso di reati, compreso il limite di trent’anni dell’art. 78 c.p.
  • Cassazione penale, sez. I, 17 marzo 2026, n. 10238: annullando con rinvio per difetto assoluto di motivazione un provvedimento del giudice dell’esecuzione, la Corte ha richiamato il principio per cui, nel valutare il superamento della soglia di ventiquattro anni dell’art. 73, secondo comma, c.p. o il criterio moderatore dell’art. 78 c.p., non si considera la porzione di pena estinta per indulto.
  • Cassazione penale, sez. I, 19 giugno 2026, n. 22809: in sede esecutiva la diminuente per il rito abbreviato opera prima dei criteri moderatori delle pene temporanee e delle regole sul concorso con la pena perpetua; tale diverso ordine rispetto al giudizio di cognizione è giustificato dall’intangibilità del giudicato. L’ordinanza è stata annullata limitatamente all’aumento per la continuazione.
  • Cassazione penale, sez. I, 24 luglio 2026, n. 28298: le pene della stessa specie concorrenti ai sensi dell’art. 73 c.p. si considerano, per l’art. 76 c.p., pena unica ad ogni effetto giuridico, anche processuale; ne deriva che il provvedimento di cumulo che ingloba la precedente condanna rileva ai fini dell’art. 656, comma 7, c.p.p. Ricorso rigettato.

Rapporti con altre norme

L’art. 73 c.p. si inserisce in un sistema articolato: l’art. 71 c.p. fissa l’ambito della disciplina; l’art. 72 c.p. regola il concorso di reati che importano l’ergastolo e pene detentive temporanee (con l’isolamento diurno); l’art. 74 c.p. riguarda le pene detentive di specie diversa e l’art. 75 c.p. le pene pecuniarie di specie diversa; l’art. 76 c.p. stabilisce che le pene concorrenti si considerano pena unica; l’art. 77 c.p. disciplina le pene accessorie; l’art. 78 c.p. pone i limiti al cumulo e l’art. 79 c.p. quelli per le pene concorrenti inflitte con sentenze diverse; l’art. 80 c.p. estende le regole al concorso accertato in sede esecutiva. Il cumulo materiale cede al cumulo giuridico nel concorso formale e nel reato continuato (art. 81 c.p.), applicabile anche in executivis ai sensi dell’art. 671 c.p.p. Per i minori la disciplina va letta alla luce della sentenza costituzionale del 1994 e dell’art. 98 c.p.