Art. 80 c.p. Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.