Art. 75 c.p. Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.
2. Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall’ammontare della multa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 75 c.p. fa parte delle disposizioni sul concorso di reati (artt. 71-80 c.p.), che stabiliscono come si determinano le pene quando la stessa persona deve rispondere di più reati con una sola sentenza o con più sentenze. Il sistema del codice si fonda sul cumulo materiale temperato: le pene dei singoli reati si sommano, ma entro i limiti fissati dall’art. 78 c.p. e con le regole particolari dettate per le pene di specie diversa.
La norma disciplina in particolare il concorso tra reati puniti con pene pecuniarie di specie diversa, cioè con la multa, prevista per i delitti, e con l’ammenda, prevista per le contravvenzioni (art. 17 c.p.). La ratio è quella di non confondere sanzioni che, pur avendo lo stesso contenuto economico, conservano una diversa natura e un diverso regime giuridico, legato alla categoria del reato cui accedono. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice, il 1° luglio 1931.
Contenuto della disposizione
La regola si coordina con l’art. 73 c.p., che per le pene pecuniarie della stessa specie prevede la somma, e con l’art. 78 c.p., che fissa il tetto complessivo delle pene pecuniarie in caso di concorso. Diversamente dall’art. 74 c.p., che per le pene detentive di specie diversa stabilisce che l’arresto sia eseguito per ultimo, qui il problema dell’ordine di esecuzione non si pone, perché le pene pecuniarie sono eseguite con il pagamento; la distinzione rileva soprattutto in caso di inadempimento e di conversione.
Profili applicativi
La norma trova applicazione quando una persona deve scontare condanne per delitti e per contravvenzioni, tipicamente nella fase esecutiva, quando il pubblico ministero forma il provvedimento di cumulo delle pene concorrenti ai sensi dell’art. 663 c.p.p. In quella sede multa e ammenda vanno indicate separatamente e per intero, ciascuna con il proprio importo.
Il secondo comma acquista importanza quando il condannato paga solo in parte. La conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato è oggi disciplinata dagli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformulati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevedono la conversione in lavoro di pubblica utilità, in detenzione domiciliare o in semilibertà sostitutive, con criteri diversi per multa e ammenda. La regola di imputazione dell’art. 75 c.p. consente di stabilire quale delle due pene resti da convertire.
Diverso è il caso del reato continuato e del concorso formale (art. 81 c.p.), nei quali non si applica il cumulo materiale ma la pena del reato più grave aumentata: anche qui, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il genere della pena prevista per il reato meno grave deve essere rispettato. Errori nel calcolo del cumulo possono essere fatti valere con l’incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 75 c.p. si inserisce nella sequenza degli artt. 71-80 c.p.: l’art. 71 c.p. enuncia la regola generale per la condanna per più reati con unica sentenza, l’art. 73 c.p. disciplina il cumulo delle pene della stessa specie, l’art. 74 c.p. quello delle pene detentive di specie diversa, l’art. 76 c.p. le pene concorrenti considerate come pena unica, l’art. 78 c.p. i limiti agli aumenti e l’art. 80 c.p. l’applicazione delle stesse regole quando le condanne sono pronunciate con sentenze diverse. Sulla distinzione tra multa e ammenda incide l’art. 17 c.p.; sul ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive l’art. 135 c.p.; sulla rateizzazione e sul pagamento l’art. 133-ter c.p. Sul piano processuale rilevano gli artt. 660 e 663 c.p.p., relativi all’esecuzione delle pene pecuniarie e al cumulo.