Art. 79 c.p. Limiti degli aumenti delle pene accessorie
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
2. 1° dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;
3. 2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.