Art. 79 c.p. Limiti degli aumenti delle pene accessorie

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

2. 1° dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;

3. 2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.