Art. 82 c.p. Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60.
2. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 82 c.p. disciplina l’aberratio ictus, o errore nell’uso dei mezzi di esecuzione: l’agente vuole offendere una persona, ma per un errore nell’esecuzione o per un’altra causa colpisce una persona diversa. Il classico esempio è quello di chi spara contro il proprio nemico e, per imprecisione nel tiro o per un movimento improvviso, ferisce un passante.
La norma, immutata dal 1930, è collocata nel capo sul concorso di reati e risponde a un’esigenza di equivalenza: poiché il bene giuridico offeso è identico e l’identità della vittima è irrilevante per l’ordinamento, il colpevole risponde come se avesse colpito la persona che voleva offendere. Si evita così che l’errore esecutivo si traduca in un vantaggio, con la frammentazione del fatto in un tentativo verso la vittima designata e un reato colposo verso quella effettiva.
Contenuto della disposizione
Presupposti comuni sono l’identità del tipo di offesa (persona contro persona) e un errore che riguardi l’esecuzione, non l’individuazione della vittima. Se l’agente scambia una persona per un’altra prima di agire si ha l’errore sulla persona (art. 60 c.p.); se l’errore determina un evento di natura diversa da quello voluto, ad esempio danneggiando una cosa anziché colpire una persona, si applica l’aberratio delicti (art. 83 c.p.).
Profili applicativi
Il tema più dibattuto è il titolo di imputazione dell’offesa alla persona non voluta. L’orientamento tradizionale vi vede una forma di responsabilità oggettiva, basata sul solo nesso causale; la lettura costituzionalmente orientata, alla luce del principio di colpevolezza (art. 27 Cost.), richiede almeno la prevedibilità dell’offesa al terzo in base alle modalità esecutive. Nella pratica la questione perde rilievo nei casi più frequenti: chi spara in pieno giorno in una strada affollata o in un luogo con più persone presenti si rappresenta il rischio di colpire altri.
Altro nodo è il confine con il dolo eventuale o alternativo. Se l’agente ha accettato o voluto anche la morte del terzo, non vi è errore ma dolo diretto o eventuale rispetto a ciascuna vittima, con concorso di reati e piena applicazione delle aggravanti; il dolo eventuale è però incompatibile con il tentativo, sicché la corretta qualificazione incide sulla stessa configurabilità del tentato omicidio nei confronti del terzo ferito. Rilevante anche il rapporto con la premeditazione: l’aggravante si estende all’offesa deviata quando l’azione eseguita è quella programmata, ma non all’uccisione di una persona diversa decisa all’improvviso.
Nei reati in concorso, l’aberratio si estende al mandante che, consapevole delle modalità aggressive e della presenza di altre persone, ordina comunque l’azione; non si applica in tal caso l’attenuante del concorso anomalo (art. 116 c.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 82 c.p. si coordina con l’art. 60 c.p. sull’errore sulla persona dell’offeso, cui rinvia per la disciplina delle circostanze, e con l’art. 83 c.p. sull’evento diverso da quello voluto, che regola l’errore nei mezzi di esecuzione quando l’offesa riguarda un bene di natura diversa. Il secondo comma deroga alla disciplina generale del concorso formale (art. 81 c.p.), pur esprimendo lo stesso criterio del cumulo giuridico. Il principio di colpevolezza dell’art. 27 Cost. orienta l’interpretazione del criterio di imputazione dell’offesa non voluta. Nelle ipotesi di concorso di persone rilevano gli artt. 110 e 116 c.p.; per l’omicidio, il richiamo all’art. 82 c.p. si combina con le aggravanti dell’art. 577 c.p., la cui estensione all’offesa deviata dipende dalla loro natura soggettiva od oggettiva.