Art. 82 c.p. Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60.

2. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 82 c.p. disciplina l’aberratio ictus, o errore nell’uso dei mezzi di esecuzione: l’agente vuole offendere una persona, ma per un errore nell’esecuzione o per un’altra causa colpisce una persona diversa. Il classico esempio è quello di chi spara contro il proprio nemico e, per imprecisione nel tiro o per un movimento improvviso, ferisce un passante.

La norma, immutata dal 1930, è collocata nel capo sul concorso di reati e risponde a un’esigenza di equivalenza: poiché il bene giuridico offeso è identico e l’identità della vittima è irrilevante per l’ordinamento, il colpevole risponde come se avesse colpito la persona che voleva offendere. Si evita così che l’errore esecutivo si traduca in un vantaggio, con la frammentazione del fatto in un tentativo verso la vittima designata e un reato colposo verso quella effettiva.

Contenuto della disposizione

  • Aberratio monolesiva (primo comma): se è offesa solo la persona diversa, il colpevole risponde del reato voluto come se lo avesse commesso in danno della vittima designata. Per le circostanze si applica l’art. 60 c.p.: non si tiene conto delle aggravanti relative alle condizioni o qualità della persona offesa effettiva o ai rapporti tra questa e il colpevole, mentre si valutano a suo favore le attenuanti relative alla persona che voleva offendere.
  • Aberratio plurilesiva (secondo comma): se è offesa, oltre alla persona diversa, anche quella cui l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena prevista per il reato più grave aumentata fino alla metà. È un’ipotesi di concorso formale di reati trattata con un cumulo giuridico.

Presupposti comuni sono l’identità del tipo di offesa (persona contro persona) e un errore che riguardi l’esecuzione, non l’individuazione della vittima. Se l’agente scambia una persona per un’altra prima di agire si ha l’errore sulla persona (art. 60 c.p.); se l’errore determina un evento di natura diversa da quello voluto, ad esempio danneggiando una cosa anziché colpire una persona, si applica l’aberratio delicti (art. 83 c.p.).

Profili applicativi

Il tema più dibattuto è il titolo di imputazione dell’offesa alla persona non voluta. L’orientamento tradizionale vi vede una forma di responsabilità oggettiva, basata sul solo nesso causale; la lettura costituzionalmente orientata, alla luce del principio di colpevolezza (art. 27 Cost.), richiede almeno la prevedibilità dell’offesa al terzo in base alle modalità esecutive. Nella pratica la questione perde rilievo nei casi più frequenti: chi spara in pieno giorno in una strada affollata o in un luogo con più persone presenti si rappresenta il rischio di colpire altri.

Altro nodo è il confine con il dolo eventuale o alternativo. Se l’agente ha accettato o voluto anche la morte del terzo, non vi è errore ma dolo diretto o eventuale rispetto a ciascuna vittima, con concorso di reati e piena applicazione delle aggravanti; il dolo eventuale è però incompatibile con il tentativo, sicché la corretta qualificazione incide sulla stessa configurabilità del tentato omicidio nei confronti del terzo ferito. Rilevante anche il rapporto con la premeditazione: l’aggravante si estende all’offesa deviata quando l’azione eseguita è quella programmata, ma non all’uccisione di una persona diversa decisa all’improvviso.

Nei reati in concorso, l’aberratio si estende al mandante che, consapevole delle modalità aggressive e della presenza di altre persone, ordina comunque l’azione; non si applica in tal caso l’attenuante del concorso anomalo (art. 116 c.p.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. I, 28 ottobre 2021, n. 38904: è stata confermata la qualificazione come aberratio plurilesiva del tentato omicidio della moglie della vittima designata, colpita per un errore nella fase esecutiva; la deviazione del processo causale si trasferisce anche sul mandante che, conoscendo le modalità con armi da fuoco e la compresenza di più persone, ordini comunque l’azione, senza spazio per il concorso anomalo dell’art. 116 c.p.
  • Cassazione penale, sez. II, 7 giugno 2023, n. 24492: anche aderendo alla tesi che richiede, per l’offesa al terzo nell’aberratio plurilesiva, il dolo verso la vittima designata unito alla prevedibilità della lesione di altri, la responsabilità per il tentato omicidio del terzo sussiste quando l’agguato è predisposto in un quartiere popoloso in pieno giorno.
  • Cassazione penale, sez. I, 20 gennaio 2026, n. 2164: in un agguato programmato contro una sola persona, l’uccisione di chi l’accompagnava, decisa all’istante, è stata ritenuta sorretta da dolo diretto e non frutto di aberratio; correttamente è stata esclusa per questa seconda vittima l’aggravante della premeditazione, perché la volontà di ucciderla non era compresa nel progetto criminoso.

Rapporti con altre norme

L’art. 82 c.p. si coordina con l’art. 60 c.p. sull’errore sulla persona dell’offeso, cui rinvia per la disciplina delle circostanze, e con l’art. 83 c.p. sull’evento diverso da quello voluto, che regola l’errore nei mezzi di esecuzione quando l’offesa riguarda un bene di natura diversa. Il secondo comma deroga alla disciplina generale del concorso formale (art. 81 c.p.), pur esprimendo lo stesso criterio del cumulo giuridico. Il principio di colpevolezza dell’art. 27 Cost. orienta l’interpretazione del criterio di imputazione dell’offesa non voluta. Nelle ipotesi di concorso di persone rilevano gli artt. 110 e 116 c.p.; per l’omicidio, il richiamo all’art. 82 c.p. si combina con le aggravanti dell’art. 577 c.p., la cui estensione all’offesa deviata dipende dalla loro natura soggettiva od oggettiva.