Art. 72 c.p. Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di concorso di un delitto che importa, la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

3. L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1962

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.