Art. 72 c.p. Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di concorso di un delitto che importa, la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.
3. L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.