Art. 77 c.p. Determinazione delle pene accessorie

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

2. Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.