Art. 661 c.p. Abuso della credulità popolare
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.