Art. 658 c.p. Procurato allarme presso l’Autorità

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire cento a cinquemila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.