Articolo abrogato dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.(141)
Articolo abrogato · Testo in vigore dal 5 agosto 1994
Note di aggiornamento
Aggiornamento (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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