Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.

2. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 660 c.p. punisce come contravvenzione la molestia o il disturbo alle persone. È collocato tra le contravvenzioni di polizia concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica: in origine la norma tutelava la quiete collettiva, che una molestia arrecata in luogo pubblico o con il telefono poteva turbare, ma nell’interpretazione corrente essa protegge anche, e soprattutto, la tranquillità individuale della persona molestata, cioè la libertà di non subire intrusioni importune nella propria sfera privata.

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), con decorrenza dal 30 dicembre 2022, ha reso il reato procedibile a querela della persona offesa, coerentemente con la sua dimensione ormai prevalentemente privata; si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. La pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda fino a 516 euro (l’importo in lire del testo originario è stato convertito per legge).

Contenuto della disposizione

Il reato richiede:

  • una condotta a forma libera, idonea a molestare o disturbare: la molestia consiste nell’alterare in modo fastidioso o inopportuno l’equilibrio psichico di una persona, il disturbo nell’alterare le normali condizioni in cui essa svolge le proprie occupazioni;
  • un contesto qualificato, alternativamente costituito dal luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure dall’uso del mezzo del telefono, nel quale la giurisprudenza fa rientrare le telefonate, gli SMS, i messaggi WhatsApp e, secondo l’indirizzo più recente, anche i messaggi di altre piattaforme che giungono direttamente sul telefono del destinatario;
  • la petulanza, cioè un atteggiamento di arrogante e insistente invadenza nella sfera altrui, o un altro biasimevole motivo, riprovevole in sé o in relazione alla persona molestata.

Sebbene si tratti di una contravvenzione, l’elemento soggettivo è il dolo: la coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza della sua idoneità a molestare e dal motivo di petulanza o biasimevole. Il reato non è necessariamente abituale: può essere integrato anche da una sola azione, ma può assumere in concreto forma abituale quando sia proprio la reiterazione a determinare la molestia.

Profili applicativi

La casistica più frequente riguarda le telefonate e i messaggi insistenti all’ex partner, a vicini di casa o a colleghi, le molestie condominiali e gli apprezzamenti o pedinamenti in luogo pubblico. Il confine più delicato è quello con gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.): quando le condotte reiterate cagionano un perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità o un mutamento delle abitudini di vita, il fatto integra il più grave delitto, che assorbe la contravvenzione.

Altra questione ricorrente è l’esercizio, reale o preteso, di un proprio diritto: il reato è configurabile solo se la condotta, pur riconducibile a una pretesa, esprime un malanimo che si traduce in un mero dispetto, privo di plausibili ragioni collegate al diritto stesso. In giudizio, la persona offesa deve documentare la condotta (registro delle chiamate, screenshot dei messaggi) e il giudice deve motivare specificamente sulla petulanza o sul biasimevole motivo, non bastando che la condotta sia apparsa fastidiosa. Trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, sono praticabili l’oblazione (art. 162-bis c.p.), la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e, dopo la riforma, la remissione della querela.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. I, 11 febbraio 2026, n. 5662: integra la molestia col mezzo del telefono anche l’invio di messaggi tramite una piattaforma social quando questi raggiungono direttamente il cellulare della vittima con notifiche e anteprime immediatamente percepibili; la Corte ha ritenuto superato il precedente del 2023 che escludeva il reato per i messaggi su Instagram e Facebook, osservando che anche nei sistemi tradizionali le notifiche sono disattivabili e che conta l’immediatezza percettiva in concreto.
  • Cassazione penale, sez. I, 3 ottobre 2025, n. 32770: il reato non è necessariamente abituale, ma può assumere forma abituale quando sia la reiterazione a creare molestia; quando è commesso col telefono rileva il carattere invasivo del mezzo, non la possibilità della vittima di bloccare l’utenza, sicché costituiscono molestia anche SMS e messaggi WhatsApp; l’elemento soggettivo è il dolo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. I, 20 aprile 2026, n. 14436: chi esercita o crede di esercitare un proprio diritto risponde del reato solo se la condotta rivela uno specifico malanimo tradotto in un mero dispetto; non basta che essa appaia oggettivamente fastidiosa a chi la subisce. La sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
  • Cassazione penale, sez. I, 18 giugno 2026, n. 22657: il reato non si configura per qualsiasi condotta che interferisca nella quiete altrui, ma richiede un contegno specifico, intollerabile e incivile verso la persona molestata e la verifica del dolo, consistente nella volontà di interferire in modo inopportuno nell’altrui sfera di libertà; la condanna, priva di adeguata motivazione su tali profili, è stata annullata con rinvio.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 12 maggio 2022, n. 18891: la pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non impedisce di per sé il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che il giudice valuta complessivamente in base alla natura e gravità degli illeciti, alle modalità delle condotte e al contesto; il principio rileva frequentemente per le molestie reiterate non abituali.

Rapporti con altre norme

L’art. 660 c.p. si distingue dagli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che richiedono condotte reiterate e uno degli eventi tipici, e dal disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), che tutela la quiete pubblica contro rumori e schiamazzi idonei a disturbare un numero indeterminato di persone. Può concorrere con la minaccia (art. 612 c.p.) e con la diffamazione (art. 595 c.p.) se i messaggi hanno contenuto intimidatorio o lesivo della reputazione, comunicato a più persone. La procedibilità è regolata dagli artt. 120 ss. c.p.; per la definizione anticipata rilevano gli artt. 131-bis e 162-bis c.p. Sul piano processuale, l’acquisizione delle conversazioni avviene di regola mediante produzione documentale delle schermate o copia forense del dispositivo.