Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.
2. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 660 c.p. punisce come contravvenzione la molestia o il disturbo alle persone. È collocato tra le contravvenzioni di polizia concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica: in origine la norma tutelava la quiete collettiva, che una molestia arrecata in luogo pubblico o con il telefono poteva turbare, ma nell’interpretazione corrente essa protegge anche, e soprattutto, la tranquillità individuale della persona molestata, cioè la libertà di non subire intrusioni importune nella propria sfera privata.
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), con decorrenza dal 30 dicembre 2022, ha reso il reato procedibile a querela della persona offesa, coerentemente con la sua dimensione ormai prevalentemente privata; si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. La pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda fino a 516 euro (l’importo in lire del testo originario è stato convertito per legge).
Contenuto della disposizione
Il reato richiede:
Sebbene si tratti di una contravvenzione, l’elemento soggettivo è il dolo: la coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza della sua idoneità a molestare e dal motivo di petulanza o biasimevole. Il reato non è necessariamente abituale: può essere integrato anche da una sola azione, ma può assumere in concreto forma abituale quando sia proprio la reiterazione a determinare la molestia.
Profili applicativi
La casistica più frequente riguarda le telefonate e i messaggi insistenti all’ex partner, a vicini di casa o a colleghi, le molestie condominiali e gli apprezzamenti o pedinamenti in luogo pubblico. Il confine più delicato è quello con gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.): quando le condotte reiterate cagionano un perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità o un mutamento delle abitudini di vita, il fatto integra il più grave delitto, che assorbe la contravvenzione.
Altra questione ricorrente è l’esercizio, reale o preteso, di un proprio diritto: il reato è configurabile solo se la condotta, pur riconducibile a una pretesa, esprime un malanimo che si traduce in un mero dispetto, privo di plausibili ragioni collegate al diritto stesso. In giudizio, la persona offesa deve documentare la condotta (registro delle chiamate, screenshot dei messaggi) e il giudice deve motivare specificamente sulla petulanza o sul biasimevole motivo, non bastando che la condotta sia apparsa fastidiosa. Trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, sono praticabili l’oblazione (art. 162-bis c.p.), la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e, dopo la riforma, la remissione della querela.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 660 c.p. si distingue dagli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che richiedono condotte reiterate e uno degli eventi tipici, e dal disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), che tutela la quiete pubblica contro rumori e schiamazzi idonei a disturbare un numero indeterminato di persone. Può concorrere con la minaccia (art. 612 c.p.) e con la diffamazione (art. 595 c.p.) se i messaggi hanno contenuto intimidatorio o lesivo della reputazione, comunicato a più persone. La procedibilità è regolata dagli artt. 120 ss. c.p.; per la definizione anticipata rilevano gli artt. 131-bis e 162-bis c.p. Sul piano processuale, l’acquisizione delle conversazioni avviene di regola mediante produzione documentale delle schermate o copia forense del dispositivo.